Tuttavia, secondo il
Condominio opponente, l'accordo notificato non costituisce
titolo esecutivo in quanto redatto in violazione di legge (ex art. 5 D.L. 132/2014, conv. L. 162 /2014). In particolare, si fa rilevare l'assenza della necessaria dichiarazione da parte degli avvocati della
conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, assenza che comporta l'inesistenza del diritto di controparte a procedere in executivis in mancanza dell'efficacia esecutiva.
Il Tribunale ritiene che l'opposizione, da qualificarsi quale
opposizione all'esecuzione, meriti accoglimento. Come noto, si legge nel provvedimento, la
negoziazione assistita è stata introdotta con la finalità di
incentivare strumenti alternativi alla giurisdizione in grado, potenzialmente, di produrre lo stesso risultato di quello derivante dall'intervento del Giudice.
Nulla dispone il D.L. 132/2014 (conv. in L. 1627/2014) in merito agli effetti e al regime giuridico dell'accordo che compone la controversia all'esito della convenzione di
negoziazione assistita, così come nulla si dice a proposito degli effetti e del regime giuridico dell'accordo che si raggiunge in sede di mediazione.
Sicché, si legge nel provvedimento, è incontroverso che si tratti di un
contratto (una
transazione o un accordo atipico con medesima causa) che segue le norme di diritto comune: una convenzione negoziale che ben potrebbe essere stipulata dalle parti nella propria autonomia ma che, salvo venga trasfusa in una
scrittura privata autenticata, non potrebbe fungere da
titolo esecutivo.
Il legislatore si ritiene abbia inteso favorire la formazione di titoli esecutivi di origine negoziale ritenendo, però, necessario che gli avvocati non solo autenticassero la sottoscrizione della parte ma attestassero la
conformità del regolamento negoziale alle norme imperative ed all'ordine pubblico. A ciò, in ultimo, è subordinata la capacità dell'accordo negoziale raggiunto a divenire
titolo esecutivo.
Pertanto, la previsione di cui al comma secondo dell'art. 2 D.L. 1327/2014 richiede che espressamente gli avvocati, oltre a certificare l'autografia delle firme, attestino la conformità dell'accordo alle norme imperative ed all'ordine pubblico e questo quid pluris rispetto a un qualsiasi negozio privato non può essere inteso come una superfetazione inutile.
Se è vero che l'avvocato già sarebbe tenuto per dovere deontologico a rappresentare vizi di nullità dell'atto all'assistito, tuttavia, qui si richiede che lo stesso attesti formalmente l'osservanza delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
L'assenza di tale dichiarazione, dunque, non sarebbe per il Tribunale di Roma una mera irregolarità formale come sostenuto da altra giurisprudenza (Trib. Bari, ord. 7.9.2016). Invero, la stessa disciplina prevista in sede di mediazione, allorché le parti raggiungano un accordo in assenza dei legali o gli stessi non certifichino l'accordo, prevede che il verbale di accordo, il cui contenuto non è in contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, su istanza di parte, sia omologato dal Presidente del Tribunale.
Il
controllo di legalità sostanziale avente ad oggetto l'accordo di
negoziazione assistita, consistente nell'accertamento della conformità o contrarietà dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, in assenza di qualsivoglia intervento notarile, è
affidato dalla legge agli avvocati in sede di redazione dello stesso.
Questi devono attestare di avere compiuto un positivo vaglio di legalità sostanziale rispetto ai citati parametri. Tale lettura, secondo il Tribunale, trascende completamente l'assunto pacifico tale per cui la sottoscrizione dell'avvocato non ha una valenza pubblicistica generale e omnicomprensiva al pari di quella notarile.
In conclusione, si deve ritenere che l'accordo di
negoziazione assistita concluso tra le parti e trascritto nell'atto di precetto opposto
non integra gli estremi del titolo esecutivo così come prescritto dall'art. 5, comma 2, del D.L. 132/2014 conv. L. 1627/2014 in mancanza della esplicita certificazione della conformità dello stesso alle norme imperativa ed all'ordine pubblico.
Nel caso di specie, dunque, il precetto notificato al
Condominio va dunque dichiarato inesistente e comunque invalido ed efficace.